Ultima modifica: 26 Maggio 2016
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Esami di Qualifica per alunni BES

Disposizioni per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale inerenti prove d’esame e valutazione degli allievi con disabilità

Circ. n. 195                                                                                                                                    Foggia, 26 maggio 2016

 

Ai docenti delle classi terze

LORO SEDI

Al sito web

 

 

Oggetto: Esami di Qualifica per alunni BES

In riferimento a quanto  contenuto nella DGR 1046 del 19/05/2015 ” Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale” , al fine di realizzare il diritto all’istruzione e alla crescita educativa di tutti gli studenti, riconoscendo e valorizzando la diversità, per gli studenti diversamente abili possono essere utilizzati due percorsi didattici e due modalità valutative (art. 17 c. 2 legge 104/92):

1)      una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di riferimento, con conseguente valutazio­ne paritaria, attraverso prove equipollenti e criteri di valutazione identici a quelli definiti per tutti gli altri studenti (percorso comune);

2)      una programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di riferimento bensì a quelli individualizzati definiti nel Piano Educativo Individualizzato con una valutazione differenziata, at­traverso modalità di verifica e criteri di valutazione definiti nello stesso PEI (percorso speciale).

In entrambi i percorsi la valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance.

PERCORSO COMUNE

Per questi alunni il Consiglio di Classe, nel rispetto del­le diverse capacità ed esigenze (art. 16 e 17 L. 104/92) può definire nei Piani Educativi Individualizzati

  • una sistematica semplificazione dei contenuti essenziali delle discipline;
    • la predisposizione di prove equipollenti sia per le verifiche in itinere sia per le prove da svolgere in sede d’esame;
    • la concessione di tempi aggiuntivi;
    • la presenza di assistenti all’autonomia e alla comunicazione;

Prove equipollenti (art.16 -17 – 20 L. 104/1992, DPR 323/1998 art. 6, art 318 D. Lgs.vo 297/1994): si tratta di prove rese accessibili alle potenzialità dell’alunno ma comunque utili ad accertare e verificare che il candidato abbia raggiunto, pur nella diversità dei percorsi, le conoscenze, competenze e capaci­tà necessarie per il conseguimento dell’Attestato di qualifica. Esse sono definite sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe contenute nel PEI/Collegio dei docenti e possono consistere in:

  • utilizzo di mezzi tecnici differenti, consistenti in ausili di diversa tipologia (es. computer, audiotesti, ingranditori, dettatura ad alta voce ecc), nor­malmente adottati durante il percorso formativo. Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli altri alunni, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria;
  • utilizzo di modalità differenti (es. trasformazione della traccia in domande strutturate, adattamento del colloquio orale ecc);
  • contenuti culturali, tecnici o professionali differenti, che tengano conto del percorso effettivamente svolto, purché equipollenti, ossia tali da ve­rificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea al rilascio dell’Attestato di qualifica.

Per quanto riguarda il colloquio orale, esso può essere sostenuto con utilizzo di qualunque strumentazione o tecnologia o attraverso un mediatore della comu­nicazione (ad es. interprete LIS) ovvero sostituito con prove scritte, test o pro­ve pratiche.

Per la predisposizione delle prove e il loro svolgimento la Commissione può av­valersi di personale esperto (se necessario, del docente specializzato e/o dell’assistente specialistico che ha seguito l’alunno durante il percorso). In ogni caso, si tiene conto delle indicazioni contenute nel PEI, al fine di garantire all’allievo la possibilità di lavorare e di sostenere l’esame nelle migliori condi­zioni psicofisiche.

ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE: Se indicato nel PEI, può es­sere disposta assistenza all’allievo, anche durante l’esame, attraverso persona­le esperto, per:

  • favorire l’autonomia personale;
  • sostenere la concreta attuazione delle prove;
  • mediare la comunicazione.

Le disposizioni di cui sopra si applica a tutti gli alunni BES con valutazione non differenziata.

PERCORSO SPECIALE:

La Commissione d’esame, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti/Consiglio di Classe nel PEI, predispone, anche con l’ausilio di personale esperto, prove differenziate omogenee al percorso svolto e finalizzate all’accertamento delle competenze e abilità effettivamente acquisite.

Per lo svolgimento dell’esame si terrà conto di quanto previsto nel PEI, con l’ausilio, se necessario, di personale esperto e/o di assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: allo studente che ha seguito un percor­so speciale, con una programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di riferimento ed ha sostenuto un esame con prove riferite al PEI viene rilasciato il solo attestato di frequenza di cui all’art.20 c.4 della legge 104/1992. Tale attestato è integrato con una certifica­zione di credito formativo per fornire informazioni:

  • allo studente e alla famiglia sulle competenze effettivamente acquisite;
  • alla scuola per proseguire il percorso scolastico;
  • ai Centri Territoriali per l’Impiego per percorsi di collocamento mirato;
  • a datori di lavoro per fornire indicazioni utili all’inserimento occupaziona­le.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Michele Gramazio)