Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1
Si invita ad una lettura attenta (n. 129)
Circ. n. 129 Foggia, 09 gennaio 2022
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale Docente e ATA
Ai referenti COVID
Al sito web
OGGETTO: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1.
Con riferimento all’art. 4 del Decreto Legislativo 7 gennaio 2022, n. 1, e alla successiva nota del MI n. 11 del 08/01/2022, si indicano di seguito le prescrizioni da osservare con la ripresa delle attività didattiche:
PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE |
Per gli studenti
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Per il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso
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PRESENZA DI DUE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE |
Per gli studenti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo:
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Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo:
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Per il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso
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PRESENZA DI ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE |
Per gli studenti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo:
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Per il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso
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Per meglio comprendere le prescrizioni per gli studenti nei vari casi, si riposta uno schema riepilogativo:
Legenda:
* Obbligo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto, con effettuazione di tampone in caso di comparsa di sintomi.
** Coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (art. 4, comma 1, C).
*** Gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini previsti
Al fine di favorire la riduzione di criticità legate alla ripresa delle attività didattiche, si ritiene utile sottolineare che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Si allegano:
- Decreto Legislativo 7 gennaio 2022, n. 1
- Nota del MI n. 11 del 08/01/2022
- Lettera del Commissario straordinario per l’effettuazione gratuita dei test antigenici rapidi
- Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Michele Gramazio)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993