Ultima modifica: 4 Marzo 2023
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Precisazioni in merito all’utilizzo dei Certificati medici per la giustifica e riammissione degli alunni in classe

Si raccomanda di attenersi a quanto indicato (n. 152)

Circ. n. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                 Foggia, 04 marzo 2023

 

Al Personale Docente

Alle Studenti e alle loro Famiglie

All’Ufficio Didattica

 

 OGGETTO:   Precisazioni in merito all’utilizzo dei Certificati medici per la giustifica e riammissione degli alunni in classe.

L’USR Puglia, con nota 41321 del 03-10-2022 (VEDI NOTA), richiama la nota della Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/29/09/2022/0006441 recante: “Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – Cessazione stato di emergenza da Covid-19 Indicazioni e chiarimenti”.

In sostanza viene precisato che, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35, recante “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”, la previsione di cui all’art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l’obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

  1. i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
  2. certificati da presentare in altre regioni.

Pertanto si ribadisce che non è obbligatoria la presentazione del certificato medico per la riammissione degli alunni in classe, anche se l’assenza per malattia è superiore ai cinque giorni.

Eventuali certificati medici potranno invece essere richiesti nel caso di assenze prolungate, per andare in deroga al criterio del numero massimo di assenze, ai fini della validità dell’anno scolastico.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    (ing. Michele Gramazio)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993