Ultima modifica: 27 Aprile 2018
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Valutazione e Criteri di valutazione dell’alternanza scuola lavoro nello scrutinio finale

Si invitano gli interessati ad una attenta lettura. (n. 239)

Circ. n. 239                                                                                                                                                                                                                                Foggia, 27 aprile 2018 

 

Ai docenti

Agli studenti del triennio

Ai loro genitori

di tutte le SEDI

All’ufficio didattica

 

Oggetto: Validità dell’alternanza scuola lavoro e valutazione \nello scrutinio finale.

Con riferimento alla guida operativa del MIUR, inerente l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, e all’ultima nota MIUR del 24/04/2018, prot. 7194, si precisa quanto segue.

Valutazione dell’Attività di Alternanza Scuola Lavoro

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi”. 
la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

  1. alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; 
  2. all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno. 

Validità dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro per i candidati interni agli Esami di Stato

Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato per l’a.s. 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per i candidati, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi. Pertanto potranno essere ammessi all’esame di Stato anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. Ovviamente, però, in sede di scrutinio, le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente conto degli esiti derivanti dalle esperienze svolte e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.

In altri termini, le esperienze di Alternanza scuola lavoro saranno da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non dovrà costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione.

Solo a partire dall’a.s. 2018/2019, in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro costituirà requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Validità dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro per i candidati esterni agli Esami di Stato

I candidati esterni all’esame di Stato dell’anno scolastico 2017/2018 dichiarano e documentano, alla scuola alla quale sono stati assegnati e comunque entro l’inizio dell’esame preliminare, le eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato o di lavoro autonomo).

Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene conto della correlazione delle suddette esperienze agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studi scelto dal candidato e, analogamente a quanto previsto per i candidati interni, valuta gli esiti delle stesse e la loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

A partire dall’a.s. 2018/2019, invece, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro o ad esse assimilabili costituirà anche per i candidati esterni requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di prossima emanazione.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      (ing. Michele Gramazio)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993